Diamante :: Elezioni amministrative di maggio 2012, la vicenda è ancora aperta.
Le precisazioni dei Cittadini che sono ricorsi al Consiglio di Stato in merito alla sentenza del 24 Gennaio 2013
DIAMANTE :: 19/02/2013 :: La premessa d’obbligo è che, ovviamente, “le sentenze dei Giudici si accettano e si rispettano”, tuttavia, e per fortuna, vivendo in una nazione dove vige libertà di opinione, costituzionalmente garantita, succede che le sentenze dei Giudici possono essere anche non condivise e, perché no, anche criticate; ovvero in ordine alle stesse si può liberamente esprimere il proprio pensiero interpretativo.
In questo contesto, noi che abbiamo proposto ricorso dinanzi alla Giustizia Amministrativa evidenziando forti irregolarità che in base alla giurisprudenza univoca del Consiglio di Stato, avevano compromesso la procedura elettorale, non possiamo non intervenire in proposito, sia per esprimere le sensazioni di fortissima perplessità che abbiamo percepito relativamente alla motivazione della sentenza in oggetto, sia comunque per chiarire che la vicenda NON è affatto chiusa, anzi potrebbe portare a clamorosi sviluppi.
In questo articolo evidenziamo solo due aspetti della sentenza. Fortissime perplessità rimangono in ordine a quanto deciso e motivato dal Consiglio di Stato a proposito della tematica cruciale riguardante “la mancata esplicitazione della qualifica rivestita dalla dipendente comunale Rag. Antonietta Settembre, allorquando la stessa ha autenticato le sottoscrizioni delle dichiarazioni di accettazione della candidatura e le sottoscrizioni dei cittadini-presentatori della Lista “Cambiamenti”, Lista che ha partecipato alle elezioni e che ha visto eletti 3 dei suoi membri in seno al Consiglio Comunale.
Sul punto abbiamo spiegato che, nell’occasione, la Rag. Settembre aveva violato la normativa specifica in materia (art. 21, comma 2, del DPR 445/2000), che imponeva alla stessa di indicare nell’autenticazione la qualifica rivestita in quanto autenticatrice, ossia la sua condizione che la abilitava e la legittimava ad eseguire autenticazioni nella procedura elettorale, imposizione normativa questa la cui violazione comportava la nullità delle autenticazioni di tutte le sottoscrizioni (dei candidati e dei cittadini-presentatori) della Lista “Cambiamenti” e di conseguenza la nullità delle operazioni elettorali in esame.
Di certo sul punto lascia molto perplessi che il Consiglio di Stato abbia motivato che “ai fini della validità della autenticazione è l’oggettiva esistenza del titolo abilitante in capo al Funzionario (lo specifico incarico sindacale)…”, citando a sostegno di questa tesi la sua sentenza, tra l’altro non riguardante materia elettorale, Sez. V, 19.06.1981 n. 269, che affermava:“ai fini della legittimità dei provvedimenti delegati non occorre la espressa menzione della delega”.
Lascia perplessi che il Consiglio di Stato Sezione V dimentichi che nella specifica materia elettorale, 20 anni dopo, in ossequio a specifica normativa del 2000, abbia sempre deciso in maniera del tutto opposta (vedi sentenze CdS n. 3923/2000; n. 3804/2005; n. 463/2006; n. 1074/2006), stabilendo il principio che: “l’indicazione della qualità del soggetto che procede alla autenticazione è elemento essenziale della procedura di autenticazione, elemento pertanto assolutamente NON fungibile tantomeno sostituibile da eventuali deleghe segrete o comunque non espresse nell’occasione”.
Ancor più lascia perplessi il fatto che il CdS abbia altresì dimenticato, ciò che ha sempre statuito: l’art. 21, comma 2, del DPR 445/2000 impone che, allorquando si procede ad autenticazione di atti, soprattutto in materia elettorale, l’autenticatore ha l’obbligo di indicare la qualifica rivestita, e ciò perché possa verificarsi che detta qualifica lo faccia rientrare nei soggetti previsti dalla normativa speciale in materia (art. 14 L. 53/90) [nel caso in esame “Funzionario appositamente delegato dal Sindaco], rendendolo inequivocabilmente riconoscibile dalla Commissione Elettorale Circondariale che deve giudicare sulla validità della documentazione elettorale presentata.
Lascia infine molto perplessi il fatto che, seppur a giudizio in corso, pur essendo in qualche modo emerso che la dipendente comunale autenticatrice nell’occasione delle autenticazioni di tutte le sottoscrizioni (sia degli 11 candidati che dei cittadini-presentatori) della Lista “Cambiamenti”, poteva addirittura non avere l’incarico specifico del Sindaco, in base a quanto obbligatoriamente stabilito dal citato art. 14 della Legge 53/1990, per poter autenticare sottoscrizioni di atti nella procedura elettorale, il CdS non abbia inteso disporre accertamenti istruttori per la verifica dell’effettiva autorizzazione ad autenticare dell’impiegata Rag. SETTEMBRE durante la fase di preparazione alle elezioni del 2012, tra l’altro la Giustizia Amministrativa doveva comunque verificare la veridicità delle dichiarazioni del Comune di Diamante, che sia davanti al TAR che davanti al CdS, ha dichiarato che nell’occasione la Rag. Settembre aveva il suddetto specifico incarico del Sindaco previsto dall’art. 14 Legge 53/90 [INSOMMA CHI DICE LA VERITÀ ?].
Perché se la Rag. Settembre non aveva l’incarico in questione, comunque e in ogni caso, tutta la procedura elettorale è viziata da irregolarità, e di conseguenza il Comune di Diamante presenterebbe un Consiglio Comunale composto dal Sindaco e da 10 consiglieri, 3 dei quali eletti con atti di accettazione candidatura e di presentazione della Lista che risulterebbero assolutamente nulli, e quindi illegittimamente eletti.
Nel doveroso accertamento della verità, sul punto esaminato e sugli altri aspetti della vicenda che vi illustreremo in seguito, qualora emergessero i necessari riscontri potremmo avere la possibilità di chiedere la revisione, per revocazione, del procedimento tenutosi dinanzi al Consiglio di Stato, e/o la possibilità di procedere civilmente e penalmente contro coloro che con le loro condotte hanno determinato ritardi nell’accertamento delle eventuali irregolarità durante le Elezioni Comunali del 2012, la cui storia NON può affatto dirsi chiusa.
Da ultimo appare tragi-comico che nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Diamante abbia trionfalmente manifestato sulla stampa che nella causa davanti al Consiglio di Stato detto Collegio avrebbe integralmente accolto le tesi difensive del Comune di Diamante, laddove, invece, nella motivazione della sentenza, che per fortuna è scritta in lingua italiana, si legge testualmente: “con riferimento alle eccezioni in rito opposte dalla Difesa del Comune di Diamante la Sezione deve subito osservare che la pura e semplice riproposizione di quelle (eccezioni) già espressamente disattese dal primo Giudice (TAR) è inammissibile”, che sta a significare che nel giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato il Comune di Diamante è rimasto estraneo sia per “thema decidendum”, sia per partecipazione dialettica, ciò che ha comportato anche la compensazione delle spese del giudizio da parte del Consiglio di Stato medesimo, che in termini concreti rappresenta condanna del Comune di Diamante a pagare le spese sostenute, per la sua costituzione in giudizio al CdS, dichiarata inammissibile e comunque ininfluente agli argomenti di causa oggetto del nostro ricorso al CdS. Per esigenze di spazio rinviamo ad altri articoli le osservazioni su tutti gli altri “aspetti … poco chiari” della vicenda che per dovere di verità abbiamo l’obbligo di evidenziare.