Calabria: referendum sui sottosegretari, Consiglio di Stato respinge appello della Regione.

CATANZARO :: 30/10/2026 :: “Correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto, carente la giurisdizione del giudice amministrativo, concludendo per l’inammissibilità del ricorso”. Così il Consiglio di Stato in una sentenza con la quale ha oggi confermato la decisione del Tar della Calabria che l’11 settembre scorso ha dichiarato inammissibile “per difetto di giurisdizione” il ricorso della Regione Calabria contro l’Ufficio Centrale Regionale per il Referendum presso la Corte di Appello di Catanzaro, che, accogliendo la richiesta di sette consiglieri regionali, aveva dato il via libera allo svolgimento del referendum per confermare le modifiche allo Statuto regionale che introducono la figura di due sottosegretari alla presidenza della giunta.

I giudici di Palazzo Spada hanno oggi ritenuto non accoglibili le critiche proposte nel ricorso in appello alla sentenza dei giudici calabresi di primo grado.

Il Consiglio di Stato, premettendo che nel caso specifico “si è al cospetto dell’esercizio del potere legislativo, nella forma referendaria di democrazia diretta, in seno al quale rileva il diritto alla legittimità, alla ammissibilità della richiesta di referendum e alla regolarità della consultazione popolare. Si tratta, quindi, di tutelare un diritto soggettivo pubblico, e in particolare un diritto politico”, ha ritenuto che “In tema di riparto di giurisdizione, la tutela dei suddetti diritti è affidata al giudice ordinario, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione” con una sentenza del 2004.

In maniera analoga è stata decisa la questione riferita alla richiesta di annullamento del provvedimento adottato dall’Ufficio Centrale Regionale per il Referendum.

“Tale provvedimento – si legge nella sentenza – è espressione della funzione svolta dal suddetto Ufficio – la quale non ha natura giurisdizionale in senso proprio e non ha natura amministrativa, ma è riconducibile alla nozione di ‘funzioni pubbliche neutrali’, ossia di carattere intermedio tra l’amministrazione e la giurisdizione ed espletate in posizione di terzietà e indipendenza” e in quanto tale “la giurisdizione appartiene il giudice ordinario”.

La conclusione è che “l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata”.