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Buonvicino :: Falsi Infermieri: la Cassazione annulla in sequestro dei beni a Giovanni Magurno.

BUONVICINO :: 04/06/2009 :: La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella camera di consiglio del 3 giugno u.s., accogliendo la richiesta dell’avv. Francesco Liserre, difensore dell’infermiere Giovanni Magurno di Buonvicino, HA ANNULLATO SENZA RINVIO l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Cosenza disponendo l’immediata restituzione, all’avente diritto, di tutti i beni sequestratigli nell’ambito dell’inchiesta denominata “GUTENBERG”.

Analogo provvedimento è stato disposto a favore della sig.ra  Liparoto Teresa di Belvedere M.mo, difesa dagli avvocati Vincenzo Carrozzino e Giorgio Liserre, quest’ultimo del Foro di Roma. Il Procuratore Generale aveva chiesto, invece, il rigetto dei ricorsi.  Giovanni Magurno risulta indagato nella suindicata inchiesta perché avrebbe lavorato esibendo un falso diploma di infermiere apparentemente rilasciato, nel lontano 1976, dall’Accademia Teatina per le Scienza di Roma, guadagnando illecitamente, secondo l’accusa, dal 1981 ad oggi, circa 400.000 euro. Già il Tribunale della Libertà di Catanzaro, in data 23 dicembre 2008, accogliendo il riesame proposto dall’avv. Francesco Liserre, aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale il Magurno era stato sottoposto a seguito di ordinanza emessa dal G.I.P. di Cosenza su richiesta del P.M., dr. Minisci. Ieri, dinanzi alla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, è stato discusso il ricorso, presentato dalla difesa, contro l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Cosenza che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo per equivalente di tutti i beni dell’ indagato. L’avv. Francesco Liserre, nel corso della sua discussione, ha ribadito i principi di diritto già esplicitati dalle Sezioni Unite in tema di truffa in attività lavorativa: “ la truffa, si configura come reato istantaneo e di danno e  l’evento consumativo  deve necessariamente concretarsi  in forma di conseguimento del profitto con il danno altrui. Nel caso in esame, con specifico riferimento all’ipotesi di truffa in attività lavorativa, una volta accertata l’esplicazione della prestazione lavorativa richiesta, i singoli ratei di retribuzione costituiscono, in forza della sinallagmaticità  dell’instaurato rapporto di pubblico impiego, il corrispettivo dovuto al lavoratore della pubblica amministrazione. Non è infatti consentito fare riferimento, sul punto, a parametri meramente congetturali e arbitrari, la cui applicazione, in contrasto con il principio di tipicità della fattispecie penale, privi del requisito di patrimonialità l'offesa sanzionata dall'art. 640 c.p. o identifichi, presuntivamente, l'esistenza di un danno in re ipsa, finendo con il fissare, il momento consumativo del reato, antecedentemente al verificarsi di un'effettiva deminutio patrimonii economicamente valutabile e con il trasformare, la truffa, da reato di danno in reato di pericolo” L’avv. Francesco Liserre ha espresso grandissima soddisfazione per l’accoglimento del proprio ricorso da parte della Corte di Cassazione ritenendo, tale pronuncia, il preludio, anche nel merito, dell’ ineludibile  crollo di un castello accusatorio inconsistente e velleitario.