Cetraro :: Il fatto non sussiste, assolto dal Gup il verde Emilio Quintieri.
Era imputato di diffamazione aggravata ai danni di pubblici ufficiali
CETRARO :: 07/04/2011 :: Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Così si è pronunciato questa mattina il Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale Ordinario di Cosenza Dott. Enrico Di Dedda, disattendendo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero Dott. Giuseppe Casciaro, nei confronti del giovane cetrarese Emilio Quintieri, già Consigliere Nazionale dei Vas ed autorevole esponente dei Verdi, imputato del delitto di diffamazione aggravata commessa con il mezzo della stampa ai danni dell’Assistente Capo Basile Giovanni, dell’Agente Scelto Alfano Alberico e dell’Agente Curatolo Emanuele, Pubblici Ufficiali appartenenti al Corpo Forestale dello Stato in servizio presso il Comando Stazione di Fuscaldo, poiché aveva criticato pubblicamente tramite il quotidiano “Calabria Ora” il loro operato avuto subito dopo l’insediamento dell’Ispettore Capo Romeo Borgia quale Comandante del Reparto. Difatti sin dal mese di giugno, data di trasferimento del Borgia, decisa dal Dirigente Generale Ing. Cesare Patrone, i tre Agenti Forestali dapprima si misero in malattia adducendo non meglio definite patologie similari tra di loro e poi si fecero aggregare da parte del Comando Provinciale di Cosenza al Coordinamento Distrettuale di Paola, rientrando in quell’Ufficio solo all’atto del collocamento a riposo del sottufficiale Borgia (sul quale pende ricorso giurisdizionale avanti il Tar Calabria). Questa mattina, in Udienza, l’Avvocato Biamonte del Foro di Cosenza, in nome e per conto delle Guardie Forestali, si è costituito persino parte civile associandosi alla richiesta del Pubblico Ministero e richiedendo risarcimento danni all’ex Consigliere Nazionale dei Vas che era presente e difeso dagli Avvocati Francesca Occhiuzzi e Marta Gammella del Foro di Paola. L’Avvocato Occhiuzzi aveva richiesto l’assoluzione del suo assistito con la formula “perché il fatto non costituisce reato” poiché, nel caso in specie, era stato correttamente esercitato il diritto di critica garantito dall’Art. 21 della Costituzione e dall’Art. 10 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali. L’imputato chiedeva al Giudice di poter rendere dichiarazioni spontanee ma il Gup riteneva superflua ogni altra attività istruttoria avendo le idee molto chiare e, dopo essersi riunito in Camera di Consiglio, sentenziava la sua completa assoluzione con la formula più liberatoria “perché il fatto non sussiste”. Il Giudice ha ritenuto pienamente legittimo il comportamento posto in essere dall’esponente dei Verdi e non ha rilevato nell’articolo incriminato alcun contenuto diffamatorio in danno dei querelanti né altra fattispecie penalmente rilevante. Non poteva essere diversamente – afferma entusiasto l’ex Consigliere Nazionale dei Vas Emilio Quintieri – poiché i fatti da me narrati erano rigorosamente veri ed interessavano la pubblica opinione altro che diffamazioni e violazioni della legge sulla privacy. Adesso procederò a denunciare per calunnia gli Agenti della Forestale ed a chiamarli in giudizio dinanzi il Giudice Civile per il risarcimento dei danni ed il pagamento delle spese legali che ho dovuto sostenere per difendermi nell’ingiusto procedimento penale originato dalla loro querela.