PAOLA :: 07/01/2026 :: La vicenda riguarda una donna straniera, residente stabilmente in Italia, che aveva lasciato il proprio Paese di origine con l’obiettivo di costruirsi una prospettiva di vita migliore. Come accade a molte persone nella sua stessa condizione, aveva iniziato a lavorare confidando nella correttezza del datore di lavoro e nella promessa di una futura regolarizzazione del rapporto.
La lavoratrice svolgeva un’attività reale, continuativa e pienamente inserita nell’organizzazione aziendale. Nonostante ciò, il rapporto di lavoro non veniva mai formalizzato. Le veniva riferito che l’assenza di un contratto fosse dovuta a presunte difficoltà burocratiche, facendo leva sulla sua condizione personale, sebbene nulla ostasse, in concreto, alla regolare instaurazione del rapporto.
Durante il periodo lavorativo, la donna rimaneva coinvolta in un incidente avvenuto in occasione di lavoro. Proprio a seguito di tale episodio, anziché ricevere tutela e assistenza, le veniva comunicato esclusivamente in forma verbale di non presentarsi più al lavoro. Nessuna contestazione formale, nessuna comunicazione scritta, nessuna procedura prevista dalla legge: il rapporto si interrompeva improvvisamente, lasciando la lavoratrice priva di qualsiasi garanzia.
A quel punto, la donna decideva di rivolgersi al Tribunale di Paola per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Il contenuto della sentenza e i profili giuridici di rilievo
Con sentenza del 22 dicembre 2025, il Tribunale di Paola – Giudice del Lavoro – ha accolto il ricorso, affermando principi di particolare importanza in materia di lavoro irregolare e licenziamento.
Il Giudice ha chiarito che non può esistere un valido periodo di prova in assenza di un patto scritto. In mancanza della forma scritta, la prova è giuridicamente nulla e il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato sin dall’inizio.
È stato inoltre precisato che, una volta accertato lo svolgimento di un’attività lavorativa concreta, l’ordine di non presentarsi più equivale a tutti gli effetti a un licenziamento. Qualora tale licenziamento avvenga in forma verbale, come nel caso esaminato, esso deve considerarsi inefficace.
La sentenza ha quindi applicato la tutela prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015, riconoscendo alla lavoratrice un’indennità risarcitoria complessiva pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento.
Il Tribunale ha inoltre ribadito che eventuali profili amministrativi o burocratici non possono essere utilizzati dal datore di lavoro per sottrarsi agli obblighi di legge. Il lavoro effettivamente svolto, così come gli eventi che si verificano durante il rapporto, generano diritti che non possono essere ignorati o elusi.
L’atto di precetto e gli importi dovuti
A seguito della sentenza, è stato notificato atto di precetto alla società condannata. In mancanza di pagamento spontaneo, si procederà con l’esecuzione forzata.
Gli importi complessivamente dovuti in favore della lavoratrice, come risultanti dal titolo esecutivo e dall’atto di precetto notificato, superano i 42.000 euro, comprensivi delle indennità risarcitorie riconosciute dal Tribunale, delle spese legali e degli accessori di legge.
Le dichiarazioni dell’avvocato
Secondo Fiona Esposito, dello Studio Legale Esposito, la pronuncia va ben oltre il singolo caso:
«Questa sentenza non riguarda soltanto una vicenda individuale, ma un meccanismo che si ripete spesso. Ci sono persone che lavorano per necessità, per il proprio sostentamento, non per scelta o per convenienza. È proprio su questo bisogno reale che, in molti casi, si innestano pratiche scorrette».
L’avvocato sottolinea come l’interruzione del rapporto successiva a un incidente sul lavoro renda ancora più evidente la fragilità di certe posizioni e l’importanza delle tutele previste dall’ordinamento:
«Il Tribunale ha ribadito che quando il lavoro esiste, i diritti non possono essere cancellati con comunicazioni informali o con il silenzio».
Negli ultimi anni, conclude Esposito, una parte sempre più rilevante dell’attività professionale è dedicata al diritto del lavoro:
«Queste vicende non sono isolate, ma rappresentano una realtà diffusa. Dare voce a queste storie significa ricordare che il lavoro è dignità e che il bisogno di lavorare non può mai trasformarsi in uno strumento di ricatto».