Ospedale di Praia a Mare: il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei Comuni di Praia a Mare e Tortora.

"Rete ospedaliera cambiata, sentenze non eluse".

PRAIA A MARE :: 01/05/2025 :: Con una sentenza pubblicata il 29 aprile 2025 (n. 3640/2025), il Consiglio di Stato – Sezione Terza – ha respinto il ricorso presentato dai Comuni di Praia a Mare e di Tortora contro il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Calabria e altre autorità istituzionali, volto a ottenere l’ottemperanza di precedenti sentenze sul riassetto e funzionamento dell’Ospedale di Praia a Mare (Cs).

Il caso trae origine dalla richiesta dei Comuni ricorrenti di eseguire puntualmente quanto stabilito da quattro sentenze precedenti del Consiglio di Stato (nn. 2576/2014, 2968/2015, 1153/2017 e 384/2022), che imponevano misure per il ripristino dei servizi ospedalieri sul territorio. Al centro del contendere, il provvedimento commissariale n. 198 del 12 luglio 2023, adottato dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in qualità di Commissario ad acta, ritenuto dai ricorrenti non conforme al giudicato.

Tuttavia, il Collegio giudicante – presieduto da Michele Corradino e con relatore il consigliere Giovanni Tulumello – ha ritenuto che, nonostante l’inerzia iniziale della struttura commissariale, l’azione esecutiva intrapresa dal Direttore generale della Direzione Salute del Ministero della Salute (nominato Commissario ad acta sostitutivo) abbia dimostrato come l’assetto ospedaliero regionale sia stato oggetto di un complesso processo di riforma, dovuto anche all’impatto della pandemia da Covid-19 e all’adeguamento al Decreto Ministeriale 70/2015.

La sentenza sottolinea che l’attuale organizzazione della rete ospedaliera, mutata rispetto al contesto in cui furono emesse le sentenze, ha reso parzialmente superati i presupposti per l’esecuzione automatica delle stesse. Il Consiglio ha infatti accolto l’argomentazione secondo cui molte delle richieste dei Comuni ricadrebbero fuori dall’ambito dell’ottemperanza, in quanto riferite a nuove esigenze e standard normativi.

Pur riconoscendo che possa sussistere una carenza nell’offerta sanitaria territoriale, il Consiglio ha stabilito che eventuali responsabilità dovranno essere accertate in altre sedi, non potendo essere dedotte in un giudizio di ottemperanza.

In considerazione della complessità del caso, le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.