CATANZARO :: 14/06/2025 :: “Il Gip del Tribunale di Catanzaro ha emesso un’ordinanza con la quale ha disposto l’archiviazione per il medico oncologo Pasquale Montilla e per la testata giornalistica web ‘La nuova Calabria’ di Catanzaro, per il reato di diffamazione a mezzo web a seguito di querela sporta dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto”. Lo rendono noto, con un comunicato, i difensori di Montilla e de ‘”La Nuova Calabria”, gli avvocati Ennio e Manuel Curcio. “I fatti a fondamento della querela – prosegue la nota – risalgono a due articoli dell’agosto del 2022 in cui il dottore Montilla segnalava le forti criticità del sistema sanitario regionale, ed in particolare la scelta di tentare di risolvere una parte di questi, con il contributo degli ormai ‘famosi’ medici cubani. Le accuse mosse dal presidente Occhiuto risultavano subito infondate, tanto che l’Ufficio delle Procura della Repubblica di Catanzaro richiedeva al Giudice competente l’archiviazione. Alla richiesta di archiviazione si opponeva il presidente Occhiuto. In udienza, svoltasi il 5 giugno scorso, la difesa del dottore Montilla, rappresentato dallo studio legale Curcio di Catanzaro, allegava in udienza copiosa documentazione giornalistica ed editoriale sul tema ‘malasanità’ in Calabria, con tanto di dichiarazioni pubbliche dí uffici giudiziari, nonchè di ordíni professionali ed esponenti politici, che avvaloravano le puntuali critiche del dottore Montilla. La difesa, dopo avere ribadito l’infondatezza della notizia di reato per la mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, ricordava, tra l’altro, al querelante che ‘la libera stampa serve chi è governato non chi governa’”. “II Giudice, ascoltate le parti in contraddittorio – si afferma ancora nella nota dei legali – emanava un’ordinanza contro la richiesta di opposizione del presidente Occhiuto e stabiliva che: la qualificazione dell’amministrazione, criticata dal dottore Montilla negli articoli pubblicati da ‘la nuova Calabria’, come stazione appaltante di comodo o l’allusione a cerchi magici o complicità morali con ambienti criminali. rientra in un linguaggio metaforico e provocatorio, ma non integra, nei termini richiesti dalla norma penale, l’offesa gratuita, infondata e intenzionale, lesiva della reputazione personale del querelante. Le espressioni oggetto di censura, infatti, sono da ricondursi all’esercizio del diritto di critica giornalistica e non costituiscono fatti determinati suscettibili di verifica in sede istruttoria”.
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