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Fuscaldo :: Casil: la politica esige serietà e non furbate propagandistiche.

FUSCALDO :: 13/04/2011 :: Le ripetute pubblicitarie esaltazioni  di  meriti del Sindaco di Fuscaldo e commissario dell’ex Valle Lao di Scalea  Davide Gravina che, secondo una distorta logica propagandistica per nulla veritiera, gli deriverebbero dalla decisione del Tar della Calabria  del 6.04.2011, ci spingono a contribuire al ristabilimento delle giuste dimensioni e soprattutto della verità, che non è certo quella che si vorrebbe far passare secondo  un ormai ben noto rituale disinformante.

Siamo rispettosi delle decisioni delle Magistrature anche quando non le condividiamo. Ed è per tale rispetto che riteniamo di dover affermare che il Tar su Gravina non ha speso alcuna parola. Cosicché è irricevibile  la  lettura di  riconoscimento di meriti di questi e di falsità verso  chi censura doverosamente  l’ inefficienza politica spendacciona, clientelare, volta al danno erariale, mobizzante, ritorsiva ed irrispettosa della legalità.

Innanzitutto quella del Tar non è una sentenza bensì un’ordinanza e per la precisione la n.190/2011

Con tale  ordinanza il Tar  non riconosce né alla Regione Calabria e tanto meno all’ex Consorzio Valle Lao la legittimità della Del. n.783/2010, con la quale ha nominato il Sindaco di Fuscaldo Davide Gravina commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino..

Essa  respinge l’istanza di sospensione del provvedimento non ravvisando nelle censure di alcuni soci dell’ex Valle Lao i  presupposti per l’applicazione delle misure cautelari.

Tale ordinanza nell’ordinamento italiano e non della disinformazione è appellabile presso il Consiglio di Stato e comunque non decide nel merito.

Ebbene la Casil pur non essendo parte in causa e  pur non conoscendo gli atti  e quindi neppure le scelte dei ricorrenti,  riconferma interamente il giudizio negativo nei confronti di Davide Gravina sia quale Sindaco di Fuscaldo che di Commissario dell’ex Valle Lao.

Così come censura la sua illegittima nomina avvenuta in difformità della Legge Regionale n.11/2003, art 35 comma 1 che recita testualmente “…la Giunta, con propria deliberazione, scioglie gli organi di Amministrazione del Consorzio e nomina, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti regionali o di altre amministrazioni, o tra liberi professionisti di provata esperienza in materia”. Stà di fatto che Gravina  non è dirigente regionale, né di altre amministrazioni e neppure libero professionista esperto nel settore ma “persona in cerca di prima occupazione” per come riportato alla voce professione dei  Sindaci dei Comuni d’Italia.

Le invettive, l’offesa, la mancata proposta, la ritorsione, la caduta di stile, la illegalità non albergano nel nostro costume  ma in altre realtà;  mentre per le censure e le critiche la Casil è in compagnia di istituzioni autorevoli come la Corte dei Conti della Calabria, benché Gravina la sfugga (fino a quando?) non portando in Consiglio comunale le miriade di dure sentenze, in ordine alla cattiva gestione della cosa pubblica.

Un’ulteriore  perla si ha  nell’esaltare ad effetto la condanna  alle spese senza indicarne l’ammontare forse  nella consapevolezza della loro simbolicità, atteso che si tratta di complessive euro 500,00 per tutti e setti i ricorrenti consortili.

Ma ci si guarda bene dal riferire sia delle 2.000,00 euro di condanna in primo grado a seguito del ricorso presentato dagli stessi  soci dell’Ex Valle Lao quanto delle parcelle di prima e di seconda opposizione che necessita liquidare ad un noto studio legale cosentino a cui il buon Gravina ha conferito procura a difesa e che non saranno certo bruscoline a carico della comunità consortile, grazie certamente al nuovo corso a guida Gravina che si va realizzando, in spregio alla medesima  Deliberazione Regionale n. 783/010 e della comunità interessata. E ciò senza valutare quelle a carico della Regione Calabria.

Non facciamo parte dei difensori dei ricorrenti dell’ex Valle Lao, né possiamo valutare la scelta della loro domanda di sospensione, però ci auguriamo che esistano validi motivi appellabili  per la dovuta celere rimozione del commissario Gravina prima che il Consorzio abbia a subire il disastro che ha patito il Comune di Fuscaldo in un lustro di pessima, illegittima ed  interessata gestione clientelare.

E comunque la decisione della Regione Calabria di concedere a Gravina  sei mesi prorogabili per una sola volta non lo abilita a circa otto mesi dal primo insediamento ed a quattro dal secondo a  non dare seguito all’obbligazione della medesima deliberazione regionale n. 783/010 con cui viene nominato commissario straordinario  “per il tempo strettamente necessario per la convocazione dell’Assemblea dei Consorziati per l’elezione dei nuovi Organi Consortili”, tra cui non rientrano affatto nè le spese propagandistiche e dannose e neppure la nomina del direttore generale le cui realizzazioni dimostrano, ancora una volta,  quanto sia radicato il malcostume politico-clientelare in questa nostra martoriata Calabria, nonostante gli impegni assunti dal Presidente Scopelliti.

Franco Scrivano Segretario Generale Casil