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Diamante :: Dirigente dell’istituto comprensivo denunciata per tentata violenza privata, abuso e rifiuto di atti d’ufficio.

DIAMANTE :: 27/01/2012 :: Tentata violenza privata, abuso d’ufficio e rifiuto di atti d’ufficio. Sono le ipotesi di reato a carico della Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Diamante che i genitori di un alunno frequentante la Scuola Secondaria Inferiore di quell’Istituto, sottoporranno all’attenzione del Procuratore della Repubblica di Paola e agli Organi amministrativi all’uopo preposti, ciascuno per le rispettive determinazioni consequenziali.

I fatti si riferiscono ad un episodio di inaudita gravità verificatosi, in data 21 dicembre scorso, all’interno della predetta scuola. Un ragazzo, già vittima di reiterati episodi di bullismo, reiteratamente segnalati e, puntualmente, ignorati dagli insegnanti, subiva, da parte di un coetaneo frequentante la stessa classe, una brutale aggressione dalla quale scaturiva una lesione all’occhio sinistro consistita in “edema maculare, ecchimosi alla palpebra inferiore e iridociclite”.

A seguito di tale aggressione, il ragazzo veniva ricoverato al Pronto Soccorso di Praia a Mare tra l’indifferenza e lo scarso senso di umanità da parte di una dirigente e degli altri insegnanti che non avvertivano la responsabilità morale e il dovere, quantomeno nei giorni successivi, di chiedere contezza, ai genitori, delle generali condizioni di salute del proprio figlio.

Anzi, per tutta risposta, dopo le festività natalizie trascorse tra vari ospedali per le cure del caso, al padre del povero ragazzo veniva comunicata, da parte della Dirigente, una sanzione disciplinare, irrogata dal Consiglio di Classe, consistita in una“sospensione per tre giorni a partire da Venerdì 13-1-2012 con l’obbligo della frequenza”, congiuntamente ad “una nota disciplinare che non consentirà di partecipare al Viaggio d’Istruzione a Roma 26 e 27 c.m.”. Al danno, quindi, la beffa di ricevere la stessa sanzione del proprio aggressore, poiché, ad avviso della Scuola, il ragazzo avrebbe provocato la brutale aggressione.

Pertanto, tra incredulità e sgomento, il padre del ragazzo aggredito, previa legittima richiesta di accesso agli atti amministrativi, proponeva, tempestivamente e ritualmente, all’Organo di Garanzia della Scuola, ricorso alla predetta sanzione denunciando, in particolare, la genericità del provvedimento irrogato, nonché la violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione, oltreché la mancanza di una contestazione precisa che consentisse, al giovane, di esercitare il suo sacrosanto diritto di difesa.

In particolare, nell’atto di impugnazione, si denunciava la violazione del giusto principio sancito dallo Statuto degli Studenti “della finalità rieducativa dei provvedimenti disciplinari che devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica”. Principio che si pone in stridente contrasto con l’atteggiamento, gravemente irresponsabile, di un’Istituzione assente e compiacente, ancora una volta, purtroppo, debole con i forti e forte con i deboli.

Infatti, l’invocazione di una Giustizia sostanziale nell’irrogazione delle stesse sanzioni per condotte, tuttavia, dissimili nel loro rispettivo disvalore, si traduce in profonda ingiustizia con allarmante valenza altamente diseducativa. Quale finalità educativa, infatti, potrebbe avere un provvedimento che, in spregio ad un elementare principio di ragionevolezza e di buon senso punisca, in ugual misura, aggredito e aggressore, ponendo sullo stesso piano, ontologico e giuridico, la condotta di colui che provoca e quella di chi, sollecitando, tra l’altro, con reiterate vessazioni quella provocazione, reagisce in maniera brutale e sproporzionata colpendo, con inusitata violenza, per ben tre volte allo stesso occhio, il  malcapitato coetaneo?

E, come se tutto ciò non bastasse, in data odierna, i genitori del ragazzo, convocati dalla Scuola per la richiesta di accesso agli atti, accompagnati dal proprio legale di fiducia, si presentavano dalla Dirigente la quale, negandogli con atto scritto la legittima richiesta di accesso agli atti, dalla stessa ritenuta “generica”, rifiutava, indebitamente, anche la semplice visione degli atti medesimi poiché “era stata presentata un’impugnazione”, probabilmente ritenuta alquanto fastidiosa.

Pertanto, secondo la Dirigente, i genitori avrebbero potuto, immediatamente, visionare gli atti che erano stati, sin dalla mattina, messi a loro disposizione, se non avessero presentato l’impugnazione. Quindi, avendo scelto i genitori questa seconda opzione, la Dirigente rifiutava l’accesso agli atti sul presupposto di un’asserita genericità della richiesta medesima. Un messaggio allarmante, certamente in contrasto con la funzione etica ed educativa dell’Istituzione scolastica, che sarà sottoposto al doveroso accertamento giudiziario ed amministrativo affinchè simili aberrazioni siano in futuro scongiurate.